Il comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, e' sostituito dal seguente:
" 7. La commissione provvede altresi' a verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nonche' per i progetti relativi agli interventi di modifica di opere gia' esistenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, a questo fine essa accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente, tra cui la natura dell'intervento, le sue caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la sua ubicazione, la riduzione quantitativa e qualitativa delle emissioni, l'eventuale rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi, la produzione di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie prime e delle risorse naturali della zona, nonche' le opere e gli impianti connessi ai relativi progetti. Il committente ha comunque l'obbligo, ai fini di tale accertamento, di produrre tutte le informazioni relative alla descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare gli effetti dell'intervento sull'ambiente.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1