DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 158/1996 - Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

Numero 158 Anno 1996 GU 26.03.1996 Codice 096G0185

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'art. 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 26 marzo 1996 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.