Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'art. 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 26 marzo 1996 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1