E' istituito l'ufficio studi e documentazione del Consiglio di Stato. L'ufficio cura l'attivita' di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto pubblico, con riferimento, altresi', all'ordinamento dell'Unione europea e con particolare riguardo all'organizzazione dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, anche in vista del miglioramento della normativa legislativa e regolamentare ed al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; cura il raccordo con gli uffici legislativi delle amministrazioni e con i servizi competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; assicura la divulgazione dell'attivita', anche mediante pubblicazioni e riviste; promuove convegni e altre iniziative culturali anche a carattere periodico; favorisce lo sviluppo delle relazioni culturali internazionali nel campo degli studi pubblicistici, anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e telematiche; fornisce elementi al presidente del Consiglio di Stato per la segnalazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri delle lacune normative e delle opportune iniziative conseguenti, nonche' per una relazione sull'attuazione della giustizia amministrativa; a tal fine verifica l'adeguamento dell'amministrazione ai pareri resi dal Consiglio di Stato.
L'ufficio e' diretto da un magistrato del Consiglio di Stato. Ad esso sono addetti, in numero complessivamente non superiore a sette unita', magistrati amministrativi. Allo stesso ufficio possono essere addetti, in numero non superiore a dieci unita', magistrati ordinari e contabili, avvocati dello Stato, docenti e ricercatori universitari, dirigenti e funzionari di amministrazioni statali con qualifica non inferiore all'ottava e con comprovate esperienze nel campo dell'attivita' legislativa, funzionari parlamentari. In tal caso, l'assegnazione avviene senza alcun onere per il Consiglio di Stato, per un periodo predeterminato non superiore al biennio, non immediatamente rinnovabile, con il consenso dell'interessato, secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, e, quanto ai magistrati ordinari e contabili ed agli avvocati dello Stato, su designazione degli organi di autogoverno.
Sono altresi' assegnati all'ufficio, per un periodo di un anno, i primi tre classificati nella graduatoria, per ogni anno, dei corsi di accesso alla carriera dirigenziale dello Stato svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'assegnazione e' subordinata al consenso dell'interessato e all'assenso dell'amministrazione di destinazione, che ne sopporta l'onere economico.
Con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato possono, altresi', essere associati all'ufficio di cui al comma 1, per lo studio di specifici problemi, esperti di particolare valore ed esperienza, a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.