DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Numero 580 Anno 1995 GU 31.01.1996 Codice 096G0032

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I - ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento sono dirette a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa al fine di adeguarli alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.


Per "altri organi di giustizia amministrativa" si intendono il consiglio di giustizia amministrativa, per la regione siciliana; i tribunali amministrativi regionali, il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, e la sezione autonoma per la provincia di Bolzano di quest'ultimo tribunale.


Art. 2

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Comma 1

Criteri di organizzazione e gestione delle risorse umane

Comma 2

Gli uffici amministrativi del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa sono organizzati in modo da garantire parita' di trattamento e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali; individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.


Comma 3

CAPO I - ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 5

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Comma 1

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Comma 2

Il consiglio di presidenza esercita le attribuzioni di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e quelle conferitegli da leggi e regolamenti.


Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su richiesta del presidente del Consiglio di Stato, svolge funzioni consultive in ordine alle materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).


Il consiglio di presidenza si avvale della segreteria del consiglio di presidenza di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).


Art. 6

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Comma 1

Consiglio di amministrazione

Comma 2

Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 38 della legge 27 aprile 1982, n. 186, svolte le attribuzioni conferitegli da leggi o regolamenti vigenti, e si avvale dell'ufficio affari generali, dell'archivio generale e del personale.


Art. 7

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Comma 1

Commissioni di settore

Comma 2

Presso il Consiglio di Stato operano: la commissione di disciplina, la commissione di vigilanza per gli archivi, la commissione di vigilanza per la biblioteca, la commissione per l'informatica ed il comitato per le pari opportunita'. I predetti organi sono presieduti da magistrati del Consiglio di Stato. La composizione della commissione di disciplina resta stabilita dall'art. 39 della legge 27 aprile 1982, n. 186.


Presso il Consiglio di Stato possono essere istituite, con decreto del presidente del Consiglio di Stato, commissioni presiedute da un magistrato del Consiglio di Stato e composte da almeno due dirigenti del Consiglio di Stato, con compiti propositivi o consultivi degli organi di vertice su specifiche materie.


Le attivita' di segreteria delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dagli uffici di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), competenti per materia.


Art. 8

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Comma 1

Segretario generale con funzioni di dirigente generale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Comma 2

Il segretario generale e' coadiuvato da due consiglieri di Stato, nominati dal presidente del Consiglio di Stato, con funzioni di vice segretario generale, e da altri magistrati, ai quali possono essere delegate, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, specifiche attribuzioni, ed e' altresi' coadiuvato, per la gestione delle risorse umane, dal dirigente capo del personale.


Art. 9

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Comma 1

Dirigente con funzioni di capo del personale

Comma 2

Il dirigente con funzioni di capo del personale amministrativo del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 37 della legge 27 aprile 1982, n. 186, esercita tutti gli altri compiti attinenti al suo ufficio demandatigli dal segretario generale anche su direttiva del presidente.


Art. 11

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Comma 1

Attribuzione dei dirigenti

Comma 2

Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte dei rispettivi presidenti ovvero del segretario generale del Consiglio di Stato se non per particolari motivi di necessita' o urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.


I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, dell'attuazione delle direttive ad essi impartite, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno essi presentano al segretario generale del Consiglio di Stato una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.


Art. 12

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Comma 1

Nucleo di valutazione

Comma 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.


Il nucleo, nominato con decreto del presidente del Consiglio di Stato, e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, ed e' composto da un presidente di tribunale amministrativo regionale e da un consigliere di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da due dirigenti, di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Il nucleo dura in carica tre anni.


Art. 13

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Comma 1

Ufficio relazioni con il pubblico

Comma 2

E' istituito presso il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'articolazionedi cui all'art. 14, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.


I presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa istituiscono, sentiti i segretari generali, analoghe strutture in relazione alle rispettive esigenze o, in mancanza, individuano, in un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla settima, il responsabile per le relazioni con il pubblico.


Comma 3

CAPO I - ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione III STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Art. 14

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Comma 1

Individuazione degli uffici

Comma 2

Gli uffici di cui al comma 1, lettera a), possono essere articolati in servizi con decreto del presidente del Consiglio di Stato che ne definisce i compiti.


Alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio di Stato, del segretario generale, dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali e del dirigente con funzioni di capo del personale operano i rispettivi uffici di segreteria particolare.


Art. 15

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Comma 1

Uffici studi e documentazione

Comma 2

E' istituito l'ufficio studi e documentazione del Consiglio di Stato. L'ufficio cura l'attivita' di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto pubblico, con riferimento, altresi', all'ordinamento dell'Unione europea e con particolare riguardo all'organizzazione dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, anche in vista del miglioramento della normativa legislativa e regolamentare ed al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; cura il raccordo con gli uffici legislativi delle amministrazioni e con i servizi competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; assicura la divulgazione dell'attivita', anche mediante pubblicazioni e riviste; promuove convegni e altre iniziative culturali anche a carattere periodico; favorisce lo sviluppo delle relazioni culturali internazionali nel campo degli studi pubblicistici, anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e telematiche; fornisce elementi al presidente del Consiglio di Stato per la segnalazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri delle lacune normative e delle opportune iniziative conseguenti, nonche' per una relazione sull'attuazione della giustizia amministrativa; a tal fine verifica l'adeguamento dell'amministrazione ai pareri resi dal Consiglio di Stato.


L'ufficio e' diretto da un magistrato del Consiglio di Stato. Ad esso sono addetti, in numero complessivamente non superiore a sette unita', magistrati amministrativi. Allo stesso ufficio possono essere addetti, in numero non superiore a dieci unita', magistrati ordinari e contabili, avvocati dello Stato, docenti e ricercatori universitari, dirigenti e funzionari di amministrazioni statali con qualifica non inferiore all'ottava e con comprovate esperienze nel campo dell'attivita' legislativa, funzionari parlamentari. In tal caso, l'assegnazione avviene senza alcun onere per il Consiglio di Stato, per un periodo predeterminato non superiore al biennio, non immediatamente rinnovabile, con il consenso dell'interessato, secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, e, quanto ai magistrati ordinari e contabili ed agli avvocati dello Stato, su designazione degli organi di autogoverno.


Sono altresi' assegnati all'ufficio, per un periodo di un anno, i primi tre classificati nella graduatoria, per ogni anno, dei corsi di accesso alla carriera dirigenziale dello Stato svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'assegnazione e' subordinata al consenso dell'interessato e all'assenso dell'amministrazione di destinazione, che ne sopporta l'onere economico.


Con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato possono, altresi', essere associati all'ufficio di cui al comma 1, per lo studio di specifici problemi, esperti di particolare valore ed esperienza, a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.


Art. 16

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Comma 1

Ufficio del ruolo e del massimario

Comma 2

Presso il Consiglio di Stato e' istituito l'ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato del Consiglio di Stato.


Presso ciascun tribunale amministrativo regionale puo' essere costituito un ufficio con funzioni analoghe a quello di cui ai commi 1 e 2, retto da un magistrato dello stesso tribunale.


Art. 17

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Comma 1

Nomina dei direttori e dei magistrati amministrativi addetti all'ufficio studi e documentazione e all'ufficio del ruolo e del massimario.

Comma 2

Alla nomina dei direttori e dei magistrati amministrativi addetti agli uffici di cui all'art. 15 ed all'art. 16, commi 1 e 2, ed all'assegnazione di magistrati amministrativi agli stessi uffici, nonche' alla nomina degli altri addetti provvede il presidente del Consiglio di Stato, sentito, per i magistrati amministrativi regionali, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.


Il magistrato preposto all'ufficio di cui all'art. 16, comma 3, e' nominato dal presidente del tribunale amministrativo regionale.


Comma 3

CAPO I - ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione IV

Art. 18

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

La dotazione della pianta organica di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sara' sottoposta a verifica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per corrispondere alle esigenze di funzionamento degli uffici, potranno essere previsti profili professionali ulteriori rispetto a quelli previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, da ricoprirsi con appositi concorsi pubblici. Le variazioni della pianta organica sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Qualora la definizione della pianta organica comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.


Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del segretario generale, sentito il capo del personale, sono individuati i compiti e gli adempimenti di competenza degli uffici di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e art. 14, commi 2 e 3, e stabiliti, sulla base delle rispettive comprovate esigenze funzionali di lavoro, i contingenti di personale necessari.


Analogamente, i presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa, entro lo stesso termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentiti i segretari generali, provvederanno ad individuare le funzioni e gli adempimenti di competenza delle rispettive strutture amministrative, proponendo al presidente del Consiglio di Stato i contingenti di personale da adibire alle suddette strutture sulla base delle rispettive esigenze funzionali.


Analogamente a quanto previsto per il personale di magistratura, si provvedera' a disciplinare la materia del conferimento degli incarichi al personale amministrativo per un'equa distribuzione degli stessi e la costituzione di forme complementari di previdenza come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.