DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare.

Numero 314 Anno 1995 GU 29.07.1995 Codice 095G0355

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-28;314

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, e' abrogato l'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e cosi' come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante: "Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575") e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale antimafia puo' disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previsti dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonche' del quinto comma della stessa disposizione.


L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.