All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I consigli di amministrazione dei due enti, valutata la consistenza dei rispettivi fondi di riserva e l'entita' delle entrate e delle spese preventivate per l'anno cui si riferisce il bilancio di previsione, possono, ispirandosi anche a criteri perequativi:
a) aumentare la percentuale delle entrate annuali da assegnare ai fondi di riserva;
b) determinare la percentuale di tali fondi da impiegare rispettivamente per le finalita' di cui al comma secondo;
c) diminuire la misura della liquidazione da erogare, calcolata ai sensi dell'art. 2, qualora l'importo complessivo da destinare nel bilancio di previsione per soddisfare l'esigenza non trovi copertura con le entrate preventivate ed eventualmente con la parte dei fondi di riserva disponibili, in una previsione almeno triennale.
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1