DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per l'assunzione del personale per l'espletamento delle attivita' di conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

Numero 766 Anno 1994 GU 02.03.1995 Codice 095G0077

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;766

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modalita' di assunzione

Comma 2

Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, puo' procedere con propri bandi di concorso all'assunzione di personale per la conduzione tecnica del sistema informativo nei limiti dell'organico previsto all'art. 2 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, come successivamente modificato dalle dotazioni organiche relative ai profili professionali dell'area informatica.


Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, per le qualifiche funzionali superiori alla settima, puo' altresi' procedere all'assunzione di personale per il tramite della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le materie e i periodi di applicazione previsti per i corsi di preparazione dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni, saranno stabilite, sentita l'amministrazione interessata, al fine di dare all'insegnamento un indirizzo teorico-pratico per la conoscenza specifica delle procedure in uso nella conduzione tecnica del servizio informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.


Art. 2

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Comma 1

Prove di esame

Comma 2

Per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 1, i concorsi possono essere per esami o per titoli ed esami.


Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.


Per l'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di quesiti a risposta sintetica su materie informatiche, con diversa accentuazione e specificazione degli argomenti in relazione al singolo profilo ed alla relativa qualifica.
La seconda prova scritta concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di calcolo numerico, statistico ed econometrico, su elementi di diritto amministrativo e di contabilita' generale dello Stato, sull'ordinamento dell'Amministrazione periferica del tesoro e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.


Per l'accesso alla sesta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati su argomenti a carattere generale di materie informatiche. La seconda prova a carattere teorico-pratico concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilita' generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.


Per l'accesso alla quinta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni generali di informatica. La seconda prova scritta verte sulle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilita' generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.


Per l'accesso alla quarta qualifica funzionale, limitatamente ai casi di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente regolamento, gli esami consistono in una prova pratica riferita specificatamente alle mansioni proprie del profilo interessato, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, ed in un colloquio vertente su nozioni generali di trattamento automatico dei dati e sull'ordinamento dell'Amministrazione periferica del tesoro.


Nei bandi di concorsi verranno richiamate le disposizioni particolari previste dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento.


Art. 3

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Comma 1

Commissioni esaminatrici

Comma 2

La composizione delle commissioni esaminatrici prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 puo' essere integrata, in relazione al profilo professionale da ricoprire, da uno o piu' membri aggiunti scelti tra docenti universitari o della scuola d'istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle materie oggetto delle prove di esame o tra esperti di provata capacita' nelle materie stesse.


Art. 4

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Comma 1

Corso obbligatorio di preparazione

Comma 2

Gli impiegati nominati in prova nei profili professionali delle qualifiche funzionali superiori alla quinta e nei profili tecnico-informatici della quinta qualifica funzionale sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova previsto dall'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un corso teorico-pratico di preparazione, organizzato in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire e tenuto dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro o, ove cio' non sia possibile, da altro organismo pubblico o privato dalla stessa individuato con le modalita' di legge. In questo caso il corso deve essere svolto sotto il coordinamento ed il controllo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.


Al termine del corso obbligatorio gli impiegati in prova dovranno sostenere un esame-colloquio, integrato da una prova pratica, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale acquisito. A tale accertamento provvede una commissione esaminatrice composta da un presidente e da due componenti, scelti tra i dirigenti della stessa Direzione generale e tra i docenti del corso, nominati dal Ministro del tesoro. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore all'ottava.


Il giudizio finale relativo all'assiduita', alla partecipazione attiva ed al profitto dimostrati durante lo svolgimento del corso costituisce elemento di valutazione nel procedimento per la nomina in ruolo in aggiunta a quelli previsti dall'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impiegati assunti con il sistema di cui all'art. 1, comma 2.


Art. 5

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Comma 1

Corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento

Comma 2

Il personale di cui all'art. 1 del presente regolamento e' tenuto a frequentare i corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento tecnico-professionale organizzati dalla Direzione generale dei servizi preriferici del tesoro, in relazione alla evoluzione delle tecniche informatiche ed agli sviluppi del sistema informativo.


Art. 6

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

In relazione alle particolari esigenze del servizio, l'orario di lavoro presso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, puo' essere articolato in turni diurni, notturni e festivi, con l'osservanza delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.


Art. 7

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Comma 1

Norme transitorie di inquadramento

Comma 2

Il personale in servizio presso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, alla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 1986, n. 890, puo' essere inquadrato a domanda, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, nel profilo professionale dell'organico di cui all'art. 2 della predetta legge, corrispondente alle mansioni svolte nell'attivita' direttamente connessa alla conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro per un periodo compiuto di cinque anni effettivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 8

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Comma 1

Sede di servizio

Comma 2

Il personale inquadrato o assunto ai sensi del presente regolamento e' tenuto a prestare servizio presso le sedi centrali o periferiche del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.


Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di assunzioni, trasferimenti, comandi e distacchi.