Le domande degli "aventi diritto" e degli "aventi causa" intese ad ottenere l'attribuzione della pensione privilegiata di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, devono essere redatte in carta semplice secondo gli schemi allegati, sotto le lettere A e B, al presente regolamento, del quale fanno parte integrante.
La domanda, corredata della documentazione indicata negli allegati suddetti, deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni, entro cinque anni dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso. Detto termine e' elevato a dieci anni qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo.
Qualora venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui e' stata consegnata all'ufficio postale.
Sono fatti salvi il termine previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, e le particolari disposizioni emanate ai sensi della norma stessa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Le lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedono che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti, rispettivamente, per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale e per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.