DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per l'attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 437, recante provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.

Numero 749 Anno 1994 GU 11.01.1995 Codice 095G0010

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;749

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modalita' di presentazione della domanda e termini

Comma 2

Le domande degli "aventi diritto" e degli "aventi causa" intese ad ottenere l'attribuzione della pensione privilegiata di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, devono essere redatte in carta semplice secondo gli schemi allegati, sotto le lettere A e B, al presente regolamento, del quale fanno parte integrante.


La domanda, corredata della documentazione indicata negli allegati suddetti, deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni, entro cinque anni dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso. Detto termine e' elevato a dieci anni qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo.
Qualora venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui e' stata consegnata all'ufficio postale.


Sono fatti salvi il termine previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, e le particolari disposizioni emanate ai sensi della norma stessa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Le lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedono che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti, rispettivamente, per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale e per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 2

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Comma 1

Procedimento

Comma 2

L'ufficio al quale e' stata presentata la domanda provvede all'accertamento, presso i comandi competenti per territorio (comandi militari di regione, dipartimenti militari marittimi, comandi di regione aerea) dei fatti che hanno dato luogo all'evento dannoso.


I comandi di cui al comma 1, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, svolgeranno ogni opportuna indagine volta a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 437 del 1991, redigendo, al riguardo, un dettagliato rapporto corredato della documentazione all'uopo acquisita.


Le competenti direzioni generali tecniche, sulla base degli esami dei referti acquisiti, esprimono il giudizio sulla natura dell'ordigno, avendo cura di far risultare se esso rientri negli ordigni bellici in dotazione alle Forze armate in tempo di pace ovvero se si tratti di residuato bellico o di ordigno esplosivo lasciato incustodito o abbandonato da civili.


Le commissioni mediche ospedaliere nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza esprimono il giudizio sulla relazione causale tra l'evento dannoso e la menomazione dell'integrita' fisica subita dai soggetti interessati ovvero sulle cause della morte del dante causa, nonche' sulla classificazione dell'infermita' o delle lesioni diagnosticate.


Sulla relazione causale tra l'evento dannoso e le infermita' contratte o le lesioni riportate dal soggetto interessato ovvero sulle cause della morte del dante causa esprime il proprio parere il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Art. 4

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Comma 1

Concorso di benefici

Comma 2

Nel caso di concorso di benefici percepibili in ragione del medesimo evento non cumulabili per legge, gli interessati, allo scopo di conseguire il trattamento pensionistico privilegiato di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 437, debbono espressamente dichiarare che intendono optare per il trattamento stesso.


Art. 5

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Comma 1

Norme di rinvio

Comma 2

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sull'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato contenute nel testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.