I limiti di importo di lire 100 milioni e di lire 150 milioni, indicati al comma secondo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28, per le spese per le quali e' previsto il ricorso alla gestione in economia, sono entrambi elevati a 200.000 ECU, IVA esclusa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.