DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 679/1994 - Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo.

Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo.

Numero 679 Anno 1994 GU 12.12.1994 Codice 094G0716

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-05;679

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La capitaneria di porto di Roma e' elevata a direzione marittima, assumendo la denominazione di direzione marittima di Roma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ambito del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e' il seguente:
"Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 30 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
- Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 2

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Comma 1

La direzione marittima di Civitavecchia e' trasformata in capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Civitavecchia.


Art. 3

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Comma 1

L'ufficio circondariale marittimo di Milazzo e' elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Milazzo.


Art. 4

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Comma 1

I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui agli articoli 1, 2 e 3 nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nella tabella allegata al presente decreto che, vistata dal Ministro proponente, ne fa parte integrante.


Art. 5

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Comma 1

Il presente entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.