Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e' sostituito dal seguente:
"Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e' redatto un terzo esemplare che e' custodito, rispettivamente, dal Comando generale dell'Arma e dall'Ispettorato generale delle capitanerie di porto".
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 - 1. I documenti caratteristici dei sottufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi:
a) un esemplare presso il comando di corpo, per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica; presso il Ministero per i sottufficiali della Marina;
b) un esemplare presso l'autorita' cui ne e' devoluta la compilazione.
2. Per i sottufficiali nocchieri di porto della Marina militare e' redatto un terzo esemplare, da custodirsi presso l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza".