DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

Numero 662 Anno 1994 GU 01.12.1994 Codice 094G0688

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;662

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

L'autorita' nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione e' il Ministro dei trasporti e della navigazione.


Art. 4

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Comma 1

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, nonche' dall'art. 727 dello stesso codice per cio' che concerne il soccorso ad aeromobili in pericolo, gli organismi indicati nell'art. 3 svolgono i compiti di cui al presente articolo.


Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), assicura l'organizzazione generale dei servizi marittimi di ricerca e salvataggio, coordina le operazioni di ricerca e salvataggio nell'ambito dell'intera regione di interesse italiano sul mare e tiene contatti con i centri di coordinamento del soccorso degli altri Stati.


Le direzioni marittime, quali centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.), assicurano il coordinamento delle operazioni marittime di ricerca e salvataggio, secondo le direttive specifiche o le deleghe del centro nazionale (I.M.R.C.C.) nel proprio settore, individuato dalle acque marittime di interesse nazionale ed internazionale che si estendono in profondita' dalla linea di costa delle rispettive giurisdizioni, cosi' come specificato all'articolo 6 e riportato nella rappresentazione grafica allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante.


I comandi di porto, quali unita' costiere di guardia (U.C.G.), dispongono l'intervento delle unita' di soccorso marittimo da essi dipendenti dislocate nella loro giurisdizione e ne mantengono il controllo operativo, salvo che l'I.M.R.C.C. disponga diversamente.


Le unita' di soccorso marittimo intervengono nelle operazioni di soccorso secondo le pianificazioni delle unita' costiere di guardia, redatte e disposte dai centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) per l'impiego di mezzi disponibili nelle aree di propria giurisdizione.


Art. 5

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Comma 1

Il centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) e le unita' costiere di guardia (U.C.G.), secondo le rispettive competenze, coordinano o impiegano le unita' di soccorso.
L'I.M.R.C.C. e gli M.R.S.C. richiedono agli alti comandi competenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in caso di necessita', il concorso dei mezzi navali ed aerei appartenenti a tali amministrazioni dello Stato. Parimenti le U.C.G. richiedono alle altre amministrazioni dello Stato o a privati il concorso di mezzi navali ed aerei, ritenuti idonei per partecipare alle operazioni di soccorso marittimo secondo le procedure e le modalita' previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 1 giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 giugno 1979.


Il comando e il controllo operativo dei mezzi navali o aerei della Marina militare, dell'Aeronautica militare e delle altre amministrazioni, eventualmente chiamati a concorrere alle operazioni di soccorso marittimo, sono esercitati dai rispettivi comandi competenti per giurisdizione, che terranno informati i centri di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - M.R.S.C. - U.C.G.) responsabili del soccorso e del coordinamento, secondo le rispettive competenze.


Il compito di "comandante sul posto" (OSC - ufficiale in comando tattico) dei mezzi della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle capitanerie di porto, della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e delle altre amministrazioni eventualmente concorrenti, e' assegnato al comandante del mezzo navale della Marina militare o del Corpo delle capitanerie di porto, di maggiore anzianita' di grado. Nel caso che sul posto non dovessero trovarsi ad operare unita' della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, il compito di "comandante sul posto" sara' assegnato al comandante di unita' navale della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato o delle altre amministrazioni dello Stato, di maggiore anzianita' di grado.


Il "comandante sul posto" nella condotta dell'operazione di ricerca e salvataggio si conforma alle direttive specifiche emanate dall'I.M.R.C.C. o dall'M.R.S.C./U.C.G. delegato.


Se in zona sono presenti soltanto unita' mercantili, l'I.M.R.C.C. o il M.R.S.C./U.C.G. delegato, piu' idoneo in relazione allo svolgimento dell'operazione di soccorso, assegna il compito di coordinatore delle ricerche in superficie (CSS) al comandante di una delle unita' mercantili presenti. A tal fine deve essere tenuto conto della tipologia delle navi e dei mezzi di cui dette unita' dispongono e della rispettiva ora stimata di arrivo sul posto. Al momento in cui assume le funzioni, il CSS deve darne immediata comunicazione all'I.M.R.C.C. o al M.R.S.C. o al U.C.G., che operano secondo le rispettive competenze.


Il coordinatore delle ricerche di superficie di cui al comma 5 opera sotto il controllo dell'I.M.R.C.C. o del M.R.S.C. o dell'U.C.G. delegato in relazione allo svolgimento dell'operazione di soccorso marittimo. Il M.R.S.C. o l'U.C.G. tengono informato il centro di coordinamento superiore interessato.


Le definizioni dei livelli di comando e controllo sono riportate nell'annesso 1, che fa parte integrante del presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

Ai fini della "convenzione", le aree di giurisdizione marittima dei centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) sono numerate ed individuate come nello annesso 2 e rappresentate geograficamente nella carta nautica di cui all'annesso 3, che formano parti integranti del presente decreto. La somma di dette aree costituisce l'intera regione di interesse nazionale e internazionale sul mare di competenza dell'I.M.R.C.C. Detta area e' suscettibile di ampliamenti o riduzioni in forza di accordi bilaterali stipulati fra gli Stati membri in attuazione del capitolo 2 dell'allegato alla convenzione.


Art. 7

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Comma 1

I centri indicati all'art. 3, lettere a) e b), sono attivati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
PREVITI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 14