IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonche' per i reparti della Marina militare;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, n. 786, e successive modificazioni, con il quale e' stata concessa la bandiera d'istituto militare ad alcune scuole del Corpo della Guardia di finanza;
Considerata l'opportunita' di dotare il centro di aviazione della Guardia di finanza della bandiera di istituto militare;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;
Decreta:
E' concessa la bandiera di istituto militare al centro di aviazione della Guardia di finanza.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1