Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 18 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987, sono soppresse le parole: "sito nel loro comune di residenza anagrafica o in un comune viciniore, se appartenente alla stessa provincia, nei casi in cui nel comune di residenza non vi sono sportelli bancari". In tal senso deve intendersi modificato anche l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 6 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al comma 2 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, sono soppresse le parole: "per provincia nonche'".