DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 591/1994 - Regolamento concernente le modalita' di presentazione delle domande di definizione delle liti fiscali pendenti, le procedure per il controllo delle domande stesse e l'estinzione dei giudizi e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decre

Regolamento concernente le modalita' di presentazione delle domande di definizione delle liti fiscali pendenti, le procedure per il controllo delle domande stesse e l'estinzione dei giudizi e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decre

Numero 591 Anno 1994 GU 26.10.1994 Codice 094G0627

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;591

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Liti fiscali pendenti

Comma 2

Possono formare oggetto di definizione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, le liti fiscali, concernenti l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e ogni altro atto di imposizione, pendenti, alla data del 18 settembre 1994, dinanzi alla commissione tributaria di primo grado anche a seguito di rinvio da parte di altro organo giudicante.


Si intendono pendenti, ai fini della definizione, le liti fiscali per le quali non e' intervenuto, alla data del 18 settembre 1994, il deposito in segreteria del dispositivo della decisione ai sensi dell'art. 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.


Art. 2

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Comma 1

Valore della lite

Comma 2

Il valore della lite e' calcolato tenendo conto dell'imposta o della maggiore imposta relativa all'imponibile o al maggior imponibile accertato, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e degli interessi risultanti dagli atti indicati nell'art. 1, comma 1, per la parte di detti importi che hanno formato oggetto di ricorso.


Il valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; qualora l'atto impugnato si riferisca anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente.


Art. 3

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Comma 1

Presentazione della domanda

Comma 2

Per ciascuna lite pendente e' redatta una distinta domanda ed effettuato un separato versamento.


La domanda di definizione della lite e' redatta in carta libera, secondo lo schema indicativo allegato al presente regolamento, e consegnata o spedita, in plico senza busta raccomandato senza avviso di ricevimento, entro il 15 dicembre 1994, all'ufficio tributario che ha emanato il provvedimento oggetto della controversia. Copia, anche fotostatica, della domanda e' allegata all'originale.


L'attestazione di pagamento, ovvero una copia della distinta di versamento di cui agli articoli 4 e 5, e' allegata alla domanda di definizione della lite presentata dal contribuente nella quale sono riportati gli estremi del versamento.


Art. 4

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Comma 1

Liti fiscali di importo fino a lire 2 milioni

Comma 2

Il pagamento della somma di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, puo' essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, utilizzando il bollettino Mod. ch-8 quater. Sul retro del bollettino vanno indicati il codice fiscale del contribuente e la commissione tributaria presso la quale pende la lite.


Art. 5

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Comma 1

Liti fiscali di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni

Comma 2

Il pagamento dell'importo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e' effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del pagamento, utilizzando la distinta di versamento Mod. 8, Modulario F., Riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modulario F., Riscossione n. 11; le persone fisiche e le societa' di persone possono effettuare il versamento anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando l'attestazione di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica di colore nero.


Per i versamenti di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, il codice-tributo 1452 per il versamento al concessionario e il codice 43 per il pagamento mediante delega, entrambi denominati: "chiusura lite fiscale pendente". Le avvertenze riportate nei citati modelli vanno integrate con i predetti codici.


Le somme di cui ai commi 1 e 2, al netto delle commissioni spettanti, vanno versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo 1180, non articolato.


Art. 6

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Comma 1

Controlli degli uffici

Comma 2

Gli uffici tributari, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, provvedono a trasmettere alla commissione tributaria competente la copia della domanda stessa, corredata della documentazione di cui all'art. 3, comma 3.


Qualora dai controlli effettuati risulti che non sussistono i presupposti per la definizione della lite, gli uffici provvedono a darne comunicazione alla commissione tributaria competente entro e non oltre il 28 febbraio 1997.


In caso di versamento in misura inferiore a quella dovuta per errore scusabile del contribuente, gli uffici provvedono a comunicargli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il maggior importo dovuto, invitandolo ad effettuare il relativo versamento secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.


Nel caso in cui l'ufficio non riconosca la scusabilita' dell'errore, il contribuente puo' farla valere dinanzi alla commissione tributaria in sede di udienza di discussione conseguente alla revoca dell'ordinanza di estinzione; in tal caso, la commissione si pronuncia con decisione.


I termini stabiliti nei commi 2 e 3 non si applicano quando il valore della lite, calcolato ai sensi dell'art. 2, e' superiore a lire 20 milioni; in tal caso, l'ufficio richiede la revoca dell'ordinanza di estinzione, ferme restando la prescrizione e la decadenza relative al diritto di riscossione dell'imposta.


Art. 7

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Comma 1

Estinzione del giudizio

Comma 2

Il presidente della commissione tributaria, o il presidente della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso, dichiara, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del giudizio sulla base della copia della domanda corredata della documentazione trasmessa dall'ufficio tributario ai sensi dell'art. 6, comma 1.


Effettuati i previsti controlli, gli uffici, nei termini previsti dall'art. 6, comunicano ai soggetti di cui al comma 1, i motivi di invalidita' delle domande dai quali consegue la mancata estinzione del giudizio; in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione e si applicano le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.


Per le udienze di discussione fissate per una data successiva al 15 dicembre 1994, qualora il contribuente dichiari di essersi avvalso delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e indichi gli estremi della domanda di definizione, il giudizio e' sospeso fino all'invio della documentazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte dell'ufficio tributario.


Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.