DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente norme sulla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538.

Numero 592 Anno 1994 GU 26.10.1994 Codice 094G0628

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;592

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Controversie oggetto di conciliazione

Comma 2

Possono formare oggetto di conciliazione le controversie pendenti, anche a seguito di rinvio, dinanzi agli organi del contenzioso tributario, con esclusione di quelle pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di quelle di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538.


Le prove certe e dirette di cui all'art. 20-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, che non consentono la conciliazione, possono risultare dalle dichiarazioni presentate o dai documenti ad esse allegati, dai questionari, dalle scritture contabili, dai verbali conseguenti ad ispezioni e verifiche eseguite anche nei confronti di altri contribuenti, da qualsiasi altro atto o documento in possesso dell'ufficio o depositato in giudizio dal contribuente.


Art. 2

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Comma 1

Modalita' e condizioni per la conciliazione

Comma 2

La conciliazione proposta da una delle parti prima dell'udienza di discussione e' portata a conoscenza dell'altra parte con atto sottoscritto. Tale atto e' comunicato alla controparte mediante consegna o spedizione in plico senza busta raccomandato.


La conciliazione puo' avvenire a condizione che le parti siano presenti in udienza, anche tramite procuratore costituito con i relativi poteri.


Art. 3

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Comma 1

Contenuto e verifica delle condizioni per la conciliazione

Comma 2

Il contenuto della conciliazione e' determinato dalle
parti.


Il collegio, o il consigliere istruttore, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti per la conciliazione. In caso di inammissibilita' della conciliazione, dichiarata con ordinanza non impugnabile, il giudizio prosegue. Le questioni sull'ammissibilita' della conciliazione sono trattate e decise definitivamente nell'ambito del giudizio di merito.


Art. 4

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Comma 1

Processo verbale ed estinzione del giudizio

Comma 2

Il processo verbale di cui all'art. 20-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e' sottoscritto dal presidente del collegio o dal consigliere istruttore e dalle parti o dal loro procuratore costituito con i relativi poteri; copia autentica del processo verbale e' rilasciata alle parti medesime.


Nel processo verbale di conciliazione sono indicate le somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi.


Qualora la conciliazione definisca tutte le questioni oggetto della controversia il giudizio e' dichiarato estinto con ordinanza non impugnabile.


Art. 5

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Comma 1

Modalita' di riscossione delle somme liquidate dall'ufficio

Comma 2

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie in materia di imposte sui redditi e' effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.


Al fine di consentire l'esplicita indicazione sul modello di delega del codice di versamento delle soprattasse e pene pecuniarie, codice 47, il versamento e' effettuato separatamente da quello del tributo cui le penalita' si riferiscono.


Gli interessi sono versati cumulativamente ai tributi cui si riferiscono. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulle deleghe bancarie sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3.
Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria e' l'anno per il quale e' sorta la contestazione.


Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1171, ai seguenti articoli:
Versamento al concessionario - Versamento in banca
Codici-tributo Codici Art.
- - -
4452 44 01
2452 - 02
3452 45 03
1114 46 04
1652 47 05


Per i tributi diversi dalle imposte sui redditi i versamenti delle somme dovute in base alla conciliazione sono effettuati secondo le disposizioni previste da ciascuna legge di imposta.


I versamenti di cui al presente articolo sono effettuati entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di conciliazione.


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.