Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie in materia di imposte sui redditi e' effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.
Al fine di consentire l'esplicita indicazione sul modello di delega del codice di versamento delle soprattasse e pene pecuniarie, codice 47, il versamento e' effettuato separatamente da quello del tributo cui le penalita' si riferiscono.
Gli interessi sono versati cumulativamente ai tributi cui si riferiscono. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulle deleghe bancarie sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3.
Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria e' l'anno per il quale e' sorta la contestazione.
Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1171, ai seguenti articoli:
Versamento al concessionario - Versamento in banca
Codici-tributo Codici Art.
- - -
4452 44 01
2452 - 02
3452 45 03
1114 46 04
1652 47 05
Per i tributi diversi dalle imposte sui redditi i versamenti delle somme dovute in base alla conciliazione sono effettuati secondo le disposizioni previste da ciascuna legge di imposta.
I versamenti di cui al presente articolo sono effettuati entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di conciliazione.