L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' cosi' sostituito dal seguente:
"Art. 25 - 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:
A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E:
a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta' e dello stato sanitario;
b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;
c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base;
d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B:
a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purche' i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:
a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;
b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti;
c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme".
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
(( 1. La lettera A) del punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituita dalla seguente: ))
Il punto D) dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente:
"D) Tuberi-seme di patate.
1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera (Erwinia caratovora) non deve essere superiore a:
0 per la categoria base, classe S;
0,5 per la categoria base, classe SE;
1,0 per la categoria base, classe E;
b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e di piante di varieta' estranee, non deve essere superiore a:
0 per la categoria base, classe S;
0,1 per la categoria base, classe SE;
0,2 per la categoria base, classe E;
c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a:
1 per la categoria base, classe S;
2 per la categoria base, classe SE;
3 per la categoria base, classe E.
2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (Erwinia caratovora), non deve essere superiore a:
1,5 per la categoria certificata, classe A;
2,0 per la categoria certificata, classe B;
b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e di piante di varieta' estranee, non deve essere superiore a:
0,4 per la categoria certificata, classe A;
0,5 per la categoria certificata, classe B;
c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a:
7% per la categoria certificata, classe A;
10% per la categoria certificata, classe B.
Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioe' semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.
3. Nel valutare la discendenza di una varieta' affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.
4. Le tolleranze previste nei punti 1- c) , 2- c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.
5. Il campo di produzione non e' contaminato da Globodera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor.
6. La coltura e' esente da:
a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;
b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh".