DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 531/1994 - Regolamento recante modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

Regolamento recante modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

Numero 531 Anno 1994 GU 08.09.1994 Codice 094G0568

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;531

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Basilicata con sede del consiglio in Potenza.


Art. 2

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Comma 1

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei consigli dei relativi ordini sono determinati come segue:
1) Piemonte, Valle d'Aosta; sede del consiglio: Torino;
2) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
3) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
4) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
5) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
6) Liguria; sede del consiglio: Genova;
7) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
8) Marche; sede del consiglio: Ancona;
9) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
10) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
11) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
12) Lazio, Molise; sede del consiglio: Roma;
13) Campania; sede del consiglio: Napoli;
14) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
15) Puglia; sede del consiglio: Bari;
16) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
17) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
18) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari.