DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 499/1994 - Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, concernenti la trasformazione di pene pecuniarie in soprattasse e l'attribuzione agli uffici del registro di poteri di accertamento delle violazioni e di irrog

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, concernenti la trasformazione di pene pecuniarie in soprattasse e l'attribuzione agli uffici del registro di poteri di accertamento delle violazioni e di irrog

Numero 499 Anno 1994 GU 12.08.1994 Codice 094G0541

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-06-15;499

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le violazioni alle norme relative ai tributi non elencati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e per i quali non e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali, sono contestate, ove possibile, immediatamente all'interessato, mediante redazione di processo verbale di constatazione contenente anche le dichiarazioni dell'interessato.


L'organo che ha constatato la violazione trasmette l'originale del processo verbale all'ufficio del registro competente per territorio ai fini dell'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse.


L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse sono effettuati dall'ufficio competente per l'imposta di bollo qualora nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale l'ufficio del registro sia a rami divisi.


L'ufficio del registro annota il processo verbale di constatazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo, nel registro partitario mod. 7 in dotazione.


Art. 2

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Comma 1

L'ufficio del registro redige l'atto di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle soprattasse e lo notifica, unitamente al processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.


L'atto di accertamento di cui al comma 1, annotato in partenza nel registro partitario mod. 7, contiene le modalita' per la definizione della controversia e l'avvertenza che, in mancanza, si procedera' alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.


L'ufficio del registro e' autorizzato ad anticipare le spese relative alla notificazione, mediante iscrizione delle stesse sullo speciale campione mod. 40, secondo le modalita' ed ((i termini previsti dal decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1888,)) recante istruzioni di contabilita' per l'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari e i relativi modelli.


Art. 3

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Comma 1

I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi della sorpattassa da effettuarsi presso l'ufficio del registro emittente, nel termine di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in contanti o con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.


All'atto della definizione della controversia l'ufficio del registro rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento.


Art. 4

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Comma 1

In mancanza della definizione della controversia, l'ufficio del registro, previa iscrizione del relativo carico nei campioni e registri partitari in uso, provvede a formare il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1990, come modificato dai decreti del Ministro delle finanze 11 maggio 1990 e 10 gennaio 1991, pubblicati, rispettivamente,nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1990 e n. 17 del 21 gennaio 1991, concernente istruzioni per la redazione, la trsmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli e adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali ed altre entrate.


Art. 5

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Comma 1

Il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo, da prodursi in bollo, va inviato al direttore regionale delle entrate o al direttore delle entrate territorialmente competente, a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.


Copia del ricorso, in carta semplice, va inviata, a pena di decadenza, all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione competenti, con le medesime modalita' e nello stesso termine previsto per la presentazione del ricorso, dall'art. 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.


Art. 6

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Comma 1

L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento della copia del ricorso di cui all'art. 5, provvede all'inoltro delle proprie deduzioni al direttore regionale delle entrate o al direttore delle entrate.


La decisione del ricorso e' notificata al ricorrente entro trenta giorni dalla relativa adozione e comunicata all'uffico del registro, e al concessionario della riscossione.


Art. 7

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Comma 1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.