Le violazioni alle norme relative ai tributi non elencati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e per i quali non e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali, sono contestate, ove possibile, immediatamente all'interessato, mediante redazione di processo verbale di constatazione contenente anche le dichiarazioni dell'interessato.
L'organo che ha constatato la violazione trasmette l'originale del processo verbale all'ufficio del registro competente per territorio ai fini dell'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse.
L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse sono effettuati dall'ufficio competente per l'imposta di bollo qualora nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale l'ufficio del registro sia a rami divisi.
L'ufficio del registro annota il processo verbale di constatazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo, nel registro partitario mod. 7 in dotazione.