IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente l'approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzione di polizia;
Ritenuto di dover modificare l'art. 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, che stabilisce i requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1985;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Il capoverso del n. 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e' cosi' modificato: "L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonche' per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, non puo' superare i seguenti limiti".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1