DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 421/1985 - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

Numero 421 Anno 1985 GU 20.08.1985 Codice 085U0421

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-10;421

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione preveduta dal secondo comma dell'art. 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge e del primo comma del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento".


Art. 2

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Comma 1

Il settimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente:
"I detenuti e gli internati usufruiscono di quattro colloqui al mese".
Dopo il settimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' inserito il seguente:
"Il direttore dell'istituto, con provvedimento motivato da trasmettere in copia al Ministero, puo' ammettere gli imputati, che abbiano tenuto regolare condotta, ed i condannati e gli internati, che, oltre ad avere tenuto regolare condotta, abbiano collaborato attivamente all'osservazione scientifica della personalita' ed al trattamento rieducativo attuati nei loro confronti, alla fruizione di ulteriori due colloqui mensili, nonche' di due telefonate mensili al di la' dei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 37, da concedere dalle autorita' competenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge ed ai sensi del primo comma del presente articolo e del primo comma dell'art. 37".