Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, e' integrato come segue:
il primo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (citta' sedi di universita' o istituti superiori con corsi di laurea in scienze geologiche) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami";
dopo l'ultimo comma dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
"Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1