Nell'art. 6, concernente disposizioni generali comuni alle otto facolta', dopo il primo comma sono inseriti i seguenti tre commi:
"Il consiglio di amministrazione in relazione alle strutture didattiche e di ricerca scientifica dell'Universita' e delle facolta', ove ne ravvisi la necessita', determina anno per anno, per ciascuna facolta', udito il parere del rispettivo consiglio e del senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso.
Inoltre il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli delle facolta' interessate, sentito il senato accademico, determina le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.
Con la stessa procedura vengono determinati per ciascun anno numero e modalita' dei trasferimenti da altre universita' e dei passaggi da altre facolta' dello Ateneo".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1