Concorrono ai contributi previsti dal primo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che abbiano adempiuto agli obblighi previsti negli articoli 18 e 19 della stessa legge e che siano state registrate come tali ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Per l'accertamento del possesso di tale requisito da parte delle riviste che presentino richiesta dei contributi stessi e per la predisposizione dei piani di riparto, la commissione, di cui al successivo art. 5, si atterra' ai seguenti criteri:
a) esclusivita' del carattere culturale con riferimento al contenuto;
b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalita' degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorita' culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonche' della ampiezza del corredo bibliografico.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La commissione, agli effetti della concessione del contributo, terra' conto:
a) della qualita' e dell'impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;
b) della continuita' e della regolarita' delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;
c) del carattere nazionale o regionale, particolarmente significativo, del contenuto, della diffusione e della varieta' dei collaboratori;
d) di eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue, anche classiche.
Art. 3
#Comma 1
Sono escluse dai contributi le pubblicazioni periodiche, ancorche' di elevato valore culturale, che dedichino alla pubblicita' a pagamento uno spazio medio annuo superiore al 20 per cento, nonche' quelle edite dallo Stato, enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei medesimi.
Art. 4
#Comma 1
Per concorrere ai contributi di cui all'art. 1 del presente decreto le imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni debbono presentare domanda scritta, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero per i beni culturali e ambientali.
La domanda, in regola con le norme sul bollo, dovra' essere accompagnata dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, eventualmente dal programma di cui all'articolo 2, lettera b), e dovra' essere corredata da una dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti della pubblicazione nonche' da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti per lo stesso anno.
Per l'anno 1981 la domanda deve essere presentata entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, restando valide le domande presentate anteriormente alla data medesima.
Art. 5
#Comma 1
E' istituita la commissione di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
A comporre la commissione, presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sono chiamati, oltre al direttore generale competente per l'editoria ed al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, quindici esperti qualificati, nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, scelti tra coloro che svolgano o abbiano svolto attivita' di ricerca o didattica nelle universita' per almeno cinque anni, tra coloro che svolgano o che abbiano svolto attivita' nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonche' tra coloro che abbiano svolto attivita' editoriale per almeno cinque anni.
Per lo svolgimento dei compiti connessi al funzionamento della commissione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e' costituito, nell'ambito delle strutture amministrative e delle attribuzioni della divisione per l'editoria libraria di cui all'art. 2, lettera b), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, un ufficio di segreteria cui e' preposto un funzionario in servizio da almeno due anni presso la divisione stessa.