In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' istituito presso la Corte dei conti, con decorrenza 1 gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo e' fissata nella tabella allegata al presente decreto.
Nel ruolo speciale e' inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in servizio presso la Corte dei conti.
Art. 3
#Comma 1
L'inquadramento nel ruolo speciale e' effettuato, con decorrenza 1 gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle qualifiche previste nella allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.
Per i dipendenti del soppresso istituto "G. Kirner" l'inquadramento nel ruolo speciale della Corte dei conti agli effetti giuridici ed economici decorre dal 6 agosto 1981, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980 concernente la soppressione del medesimo ente.
Art. 4
#Comma 1
Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto, si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attivita' di servizio nonche' quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti dei ruoli ordinari amministrativi e tecnici della Corte dei conti.
Art. 5
#Comma 1
Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessita' di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonche' in relazione al compimento di processi di mobilita' connessi alla attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.