DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 111/1983 - Richiamo alle armi per l'anno 1983 per aggiornamento e addestramento di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.

Richiamo alle armi per l'anno 1983 per aggiornamento e addestramento di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.

Numero 111 Anno 1983 GU 12.04.1983 Codice 083U0111

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-01-26;111

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nel corso dell'anno 1983 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari:
cinquecentoundici ufficiali, centotre sottufficiali e centocinquanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;
otto ufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.;
trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro della difesa stabilira' per ogni arma, servizio, categoria, specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.


Art. 3

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Comma 1

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.