La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 25 ottobre 1981 e indicata nell'unita tabella A vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e' dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, salvo le variazioni numeriche della predetta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 25 ottobre 1981.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano, risultante dalle dichiarazioni rese nel censimento della popolazione, e' quella indicata nell'unita tabella B vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.