Ai servizi di segreteria del Comitato interministeriale per la politica estera (CIPES), istituito nell'ambito del CIPE con la legge n. 227 del 24 maggio 1977, si provvede, salvo quanto disposto dal successivo art. 2, a norma dell'art. 16, commi sesto e nono, della legge n. 48 del 27 febbraio 1967.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Quando il CIPES debba deliberare nelle materie indicate dall'art. 3 della legge n. 38 del 9 febbraio 1979, il servizio di segreteria e' affidato ad un apposito ufficio del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, cui e' preposto, con compiti di direzione e di coordinazione, un funzionario del dipartimento designato dal direttore generale, con la collaborazione di altri funzionari e impiegati del dipartimento stesso scelti dal direttore generale in numero adeguato.
Il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo provvede con le proprie strutture istituzionali alle esigenze operative dell'ufficio di segreteria di cui al primo comma.
Art. 3
#Comma 1
Le proposte di ordine del giorno delle riunioni del CIPES sono predisposte congiuntamente, anche per le questioni concernenti le materie previste dalla legge n. 38 del 9 febbraio 1979, dai responsabili dei servizi di segreteria di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Quando insorgano incertezze sull'attribuzione degli affari, il Sottosegretario per il bilancio e la programmazione economica acquisisce il parere dei Ministeri degli affari esteri e del bilancio e programmazione economica e, ove il contrasto non possa in tal modo risolversi, ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alle riunioni del CIPES possono essere invitati dal Presidente, con compiti di assistenza tecnica in vista delle deliberazioni del Comitato, funzionari di entrambe le Amministrazioni.