Lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 111 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 946, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 137, ultimo comma, dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1054, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Art. 3
#Comma 1
L'art. 143 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 614, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Art. 4
#Comma 1
L'art. 146 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Art. 5
#Comma 1
L'art. 154 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, e' modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Art. 6
#Comma 1
L'art. 159 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 614, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, e' modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Art. 7
#Comma 1
L'art. 164, settimo comma, dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, e' modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Art. 8
#Comma 1
L'art. 172, ultimo comma, dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1054, relativo alla scuola di specializzazione in audiologia, e' modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Art. 9
#Comma 1
L'art. 174, secondo comma, dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 946, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Art. 10
#Comma 1
L'art. 172 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in fisioterapia e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Art. 11
#Comma 1
L'art. 179 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1977, n. 598, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Art. 12
#Comma 1
L'art. 182 dello statuto dell'Universita' di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 614, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, e' modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.
Art. 13
#Comma 1
L'art. 174, terzo comma, dello statuto dell'Universita' di Trieste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, n. 633, relativo alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, e' modificata nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio e' stabilito in L. 144.000.