Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 269 e 272 dello statuto dell'Universita' di Catania, di cui al decreto del residente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1038, relativi alla scuola di specializzazione in angiologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 269. - Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e di sessanta complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 272. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche nei reparti e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1