A decorrere dal 1 gennaio 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 674, sono cosi' maggiorate:
Tabella A - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
L. 160 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 14, 13, 12 e 10;
L. 320 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3;
L. 320 nette giornaliere per il personale operaio compreso nel raggruppamento 14 e per i direttori aggiunti di divisione, compresi nel raggruppamento 2;
L. 500 nette giornaliere per il personale direttivo con qualifiche ad esaurimento, compreso nei raggruppamenti 1 e 2.
Tabella B - Azienda di Stato per i servizi telefonici:
L. 160 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 15, 14, 12 e 11;
L. 320 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3;
L. 320 nette giornaliere per gli impiegati addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi compresi nel raggruppamento 11 e per i direttori aggiunti di divisione, compresi nel raggruppamento 2;
L. 500 nette giornaliere per il personale direttivo con qualifiche ad esaurimento, compreso nei raggruppamenti 1 e 2.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fara' fronte, nei limiti di spesa annua stabiliti dall'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101:
per l'anno finanziario 1979, a carico dei capitoli relativi al premio industriale, iscritti nello stato di previsione della spesa delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, utilizzando all'uopo, in applicazione del citato art. 22 della legge n. 101, le somme impegnate nel medesimo anno sui predetti capitoli;
per l'anno finanziario 1980 ed i successivi, a carico degli stanziamenti dei capitoli concernenti il suddetto premio industriale; iscritti nello stato di previsione della spesa delle medesime aziende per gli stessi anni.