DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 910/1980 - Corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di acconti sui futuri benefici economici.

Corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di acconti sui futuri benefici economici.

Numero 910 Anno 1980 GU 03.01.1981 Codice 080U0910

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;910

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Al personale appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:
L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1 luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della 13ª mensilita';
L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la 13ª mensilita'.


Art. 2

#

Comma 1

Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Esse sono corrisposte ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni; le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennita' di buonuscita.
Gli importi di L. 10.000 e L. 40.000 di cui al primo comma sono assoggettate alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.


Art. 3

#

Comma 1

Con decorrenza dal 1 luglio 1980 per il personale contemplato nella legge 14 dicembre 1978, n. 798, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario sono determinati come appresso:
un centosettantacinquesimo della retribuzione mensile lorda - comprensiva del rateo della 13ª mensilita' e tenuto conto della classe in godimento - maggiorato del quindici per cento; per il lavoro notturno 6 festivo la maggiorazione e' del trenta per cento e per quello notturno-festivo e' del cinquanta per cento. Le misure orarie come sopra determinate saranno integrate con un coefficiente pari a 1/2.100 della indennita' integrativa speciale annuale maturata nell'anno precedente a quello di riferimento delle prestazioni straordinarie rese.


Art. 4

#