DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta su

Numero 897 Anno 1980 GU 30.12.1980 Codice 080U0897

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 1

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Comma 1

La lettera g) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"g) le prestazioni di servizi di cui alla lettera e), escluse quelle di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea e quelle derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita' stessa".


Art. 2

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Comma 1

L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Cessioni all'esportazione. - Costituiscono cessioni all'esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonche' le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerente all'attivita' di esportazione, rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata alle suddette prestazioni.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente.
Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese. L'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
I contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre".


Art. 3

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Comma 1

All'art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti correzioni.
Le lettere a) ed e) del primo comma sono sostituite dalle seguenti:
"a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b)".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'articolo 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa".


Art. 4

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Comma 1

All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti correzioni:
I numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai seguenti:
"2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa".


Art. 5

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Comma 1

Il n. 14) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni;".


Art. 6

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Comma 1

Le lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:
"c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1983 per la meta' del suo ammontare. La limitazione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni e' ammessa in detrazione se e nella misura in cui e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli e natanti.
Per gli esercenti arti e professioni, qualora l'imposta sia ammessa in detrazione per la meta' del suo ammontare, l'imposta detraibile non puo' in ogni caso superare le lire sessantamila ragguagliate ad anno".


Art. 7

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonche' i passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del presente decreto".


Art. 8

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Comma 1

Il sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera i), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma".


Art. 9

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo la aliquota applicabile".


Art. 10

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo".


Art. 11

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Comma 1

L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 - Elenchi dei clienti e dei fornitori. - Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente. Nell'elenco devono essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili nonche' l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese, di arti o professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura.
Ai fini del precedente comma si tiene conto anche delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2) e 5) dell'art. 22.
Non si tiene invece conto:
1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 e dell'art. 9; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23 e di quelle di importo non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'art. 24; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.
Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle fatture: il numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta e, distintamente, quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e delle relative imposte.
Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla compilazione dell'elenco dei clienti.
I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere a), e) e g) del quarto comma dell'art. 3, e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28.
Con il decreto di approvazione del modello di cui al primo comma dell'art. 28 il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano allegati alla dichiarazione annuale.
In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici, in luogo dell'allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalita' e termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.


Art. 12

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Comma 1

Il terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili.
La limitazione non si applica ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 rientranti nell'attivita' propria dell'impresa esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero effettuano operazioni di cui alle lettere g) ed l) dell'art. 2 e alla lettera g) dell'art. 3".


Art. 13

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Comma 1

La lettera a) dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno cinque del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo".


Art. 14

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Comma 1

Il terzo e quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione.
In caso di cessazione dell'attivita', il contribuente deve presentare entro il termine di centocinquanta giorni, decorrente dalla data della dichiarazione di cui al precedente comma, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma dell'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato".


Art. 15

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Comma 1

Gli ultimi due commi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attivita' di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attivita' ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attivita' propria dell'impresa, nonche' per le attivita' di cui all'art. 34, fermo restando il disposto del comma secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, ultimo comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente.
In tutti i casi nei quali l'imposta e' applicata separatamente per una determinata attivita' la detrazione di cui all'art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, e' ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attivita' stessa; i passaggi di servizi all'attivita' soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attivita' separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attivita' di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attivita', l'imposta non e' dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio.
Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attivita' secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili".


Art. 16

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Art. 17

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Art. 18

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Art. 19

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Comma 1

L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 45 - Violazione degli obblighi relativi alla contabilita' e alla compilazione degli elenchi. - Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta la esistenza.
Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e' punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non puo' essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.
Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire un milione e dieci milioni.
La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione".


Art. 20

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Comma 1

L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 - Violazioni relative alle esportazioni. - Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera b) dell'art. 8, il cedente e' punito con la pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito.
La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti e' punito con la pena pecuniaria da 2 a 6 volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del limite e' dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o commissionario di cui al secondo comma dell'art. 8 dei beni acquistati per essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena non puo' superare il quadruplo dell'imposta e non si applica se questa viene versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa regolarizzazione della relativa fattura.
I contribuenti che, entro i termini stabiliti, non hanno effettuato le comunicazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 ovvero non hanno inviato il prospetto analitico di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sono puniti con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a due milioni e cinquecentomila.
Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'articolo 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per cento".


Art. 21

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Art. 22

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Per le controversie relative alla qualita' e quantita' dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale".


Art. 23

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Comma 1

Dopo l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto il seguente: Art. 66-bis - Pubblicazione degli elenchi di contribuenti. - Il Ministro delle finanze dispone, almeno ogni biennio, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari.
La pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente avviene mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
Gli stessi uffici pubblicano inoltre un elenco contenente i nominativi dei contribuenti che hanno ottenuto rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto".


Art. 24

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Comma 1

L'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 69 - Determinazione dell'imposta. - L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione allo interno del territorio doganale che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.
Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera e), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identita'".


Art. 25

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Comma 1

L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 70 - Applicazione dell'imposta. - L'imposta relativa alle importazioni e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.
L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni".


Art. 26

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Comma 1

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 73 e' aggiunto il seguente:
"Art. 73-bis - Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti. - Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonche' talune relative parti e pazzi staccati.
L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonche' i relativi controlli. Possono essere altresi' prescritte modalita' per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.
Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
Ai produttori o importatori che consegnano o spediscono, anche a titolo non traslativo ma per la vendita, prodotti di cui ai precedenti commi sprovvisti di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta privi del numero di partita IVA o dei dati di identificazione del prodotto o del numero progressivo o con la loro indicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 41. La stessa sanzione si applica ai soggetti che ricevono, nell'esercizio di impresa, prodotti privi di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta mancante dei detti elementi. La sanzione e' ridotta ad un quarto se per la relativa cessione e' stata emessa fattura.
Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai decreti previsti dai commi primo e secondo si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila".


Art. 27

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Comma 1

Per le violazioni degli obblighi stabiliti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, commesse anteriormente alla data dalla quale si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto non si fa luogo all'applicazione di sanzioni. Restano fermi i poteri e le facolta' dell'ufficio per l'accertamento dell'imposta o maggiore imposta eventualmente dovuta.


Art. 28

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Comma 1

Si considerano regolarmente assoggettate alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del sei per cento, ovvero a quella dell'otto per cento nel periodo di applicazione di quest'ultima, le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali o interaziendali, effettuate, anche in esecuzione di contratti di appalto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 29

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Comma 1

Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono apportate le seguenti modificazioni:
La lettera d) del secondo comma dell'art. 1 e' sostituita dalla seguente:
"d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonche' specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre facendo precedere dallo vero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se costituiti da unita'";
L'art. 1, penultimo comma, e' sostituito dal seguente:
"Per i beni ceduti dai soggetti esonerati dal versamento della imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti ad enti, cooperative e altri organismi associativi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto e' eseguito dai soggetti medesimi o da altri per loro conto. Tuttavia, i cessionari, gli enti, le cooperative e gli altri organismi associativi sono tenuti alla osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto e' eseguito da loro o da altri per loro conto";
I numeri 4) e 6) dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti:
"4) ai trasporti, effettuati dai soggetti di cui al penultimo comma dell'art. 1, di beni di loro produzione, nell'esercizio dell'impresa, o da altri per loro conto, nonche' ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni nell'ambito della stessa impresa, fra i luoghi dichiarati ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, a. 633, e successive modificazioni, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo";
"6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantita' non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonche' ai trasporti di "pacchetti stampa sottofascia e campioni" spediti a mezzo posta".


Comma 2

Titolo II - IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 30

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente:
"Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta ne' l'esenzione, la detrazione e' ammessa fino a concorrenza del 90 per cento di detta quota per i redditi d'impresa e tino a concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi".


Art. 31

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Comma 1

All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Nel primo comma, dopo il n. 8) sono aggiunti i seguenti numeri:
9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di Fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonche' per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili;
10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di societa' a responsabilita' limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l'influenza dominante di cui all'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma precedente, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell'art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo".


Art. 32

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Art. 33

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Comma 1

All'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' aggiunto, dopo il quinto, il seguente comma:
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti delle imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine l'ammontare delle plusvalenze realizzate dovra' essere annotato nel registro tenuto agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
i soggetti esonerati degli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto dovranno annotare l'ammontare della plusvalenza realizzata nell'apposito registro previsto dal terzo comma dell'art. 18 del citato decreto.
All'atto del reinvestimento della plusvalenza dovra' essere attivato apposito prospetto in cui deve essere indicato, distintamente per ciascuno dei beni acquistati, il costo ammortizzabile determinato ai sensi dell'art. 68 del presente decreto, l'ammontare della plusvalenza trasferita al fondo di ammortamento, il costo residui ammortizzabile e, successivamente per ciascun anno, le quote di annuali ammortamenti.


Art. 34

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Art. 35

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Comma 1

All'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, a. 597, e' aggiunta la seguente parte: "Per specifici settori di attivita' economiche il Ministro delle finanze puo' stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalita' di deduzione dei predetti costi".


Art. 36

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente:
"I costi relativi a studi e ricerche sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti, ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi ma non oltre il quarto. Ai contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'ultimo comma dell'art. 55".


Art. 37

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Comma 1

Il punto 12) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"12) tutti gli altri costi e spese documentati. I Costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni. Le percentuali sono aumentate rispettivamente al 6 per cento, al 3 per cento e all'1,50 per cento nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, nonche' degli intermediari e rappresentanti di commercio


Art. 38

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Comma 1

Nell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
I componenti del reddito d'impresa derivanti da operazioni con soggetti non residenti che per i loro rapporti diretti o indiretti con l'impresa ne subiscono l'influenza dominante o dispongono di influenza dominante su di essa sono valutati, se ne deriva aumento del reddito imponibile, in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni o servizi ricevuti. La disposizione si applica anche quando l'impresa e il non residente sono sottoposti all'influenza dominante di uno stesso soggetto".


Art. 39

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e' sostituito dal seguente:
"Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta ne' l'esenzione, la detrazione e' ammessa fino a concorrenza del 90 per cento della detta quota per i redditi delle societa' di capitali ed enti equiparati e per i redditi d'impresa degli enti non commerciali e fino alla concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi".


Art. 40

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Art. 41

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 NOVEMBRE 1981, N. 664))


Art. 42

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni".


Art. 43

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Comma 1

L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 25 - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi. - I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta e' elevata al 17 per cento per le indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi.
I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti".


Comma 2

Titolo III - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 44

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Comma 1

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Nell'art. 16 il n. 6) e' soppresso;
Nell'art. 18, secondo comma, il richiamo al n. 6) dell'art. 16 e' soppresso;
All'art. 19 sono aggiunti i seguenti commi:
"Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18.
Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 e' esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma".


Art. 45

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni del titolo primo e quelle del titolo terzo, salvo quanto disposto dal comma successivo, hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dal 1 aprile 1979 e quelle dell'art. 5 hanno effetto dal 1 ottobre 1981. Le disposizioni degli articoli 11, 16, 18, 19 e 29, limitatamente per quest'ultimo articolo alle modifiche apportate all'art. 1, penultimo comma e all'art. 4, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, hanno effetto dal 1 gennaio 1982.
Le disposizioni dell'art. 36 si applicano dal 1 gennaio 1974; quelle di cui agli articoli 30 e 37 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1980; quelle dell'art. 31, nella parte relativa al n. 9) aggiunto all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' quelle dell'art. 43 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1982; quelle dell'art. 31, nella parte relativa al n. 10) aggiunto all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e quelle degli articoli 32, 33, 34 e 38 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1981.
Le disposizioni dell'art. 39 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1980; quelle dell'art. 40 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni degli articoli 41 e 42 si applicano dal 1 gennaio 1982. Per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le disposizioni stesse hanno effetto dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in Vigore del presente decreto.