DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 836/1980 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Numero 836 Anno 1980 GU 13.12.1980 Codice 080U0836

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-16;836

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 187 dello statuto dell'Universita' di Messina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 426, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 187. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica il dell'Universita' di Messina ed e' disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.


Art. 2

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Comma 1

L'art. 193 dello statuto dell'Universita' di Messina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 782, relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 193. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali comprensivo delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
Agli specializzandi compete la frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su di un tema assegnato al candidato ventiquattro ore prima della prova.