Lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 141, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero complessivo di diciotto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 165 dello statuto dell'Universita' di Ferrara, di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 915, relativo alla scuola di specializzazione in audiologia, e' soppresso e sostituito dal seguente;
Art. 165. - La durata del corso e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico-pratico.
Il numero massimo complessivo di iscritti e' di dodici.
Art. 3
#Comma 1
L'art. 175 dello statuto dell'Universita' di Ferrara, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 458, relativo alla scuola di specializzazione in foniatria, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 175. - La durata del corso e' di tre anni.
L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero massimo complessivo e' di dodici. La durata del corso non e' suscettibile di abbreviazione.