IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la deliberazione consiliare n. 54 in data 24 luglio 1979 con la quale l'Ente regionale di sviluppo agricolo della regione Abruzzo ha stabilito di avvalersi del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della regione Abruzzo nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1