L'art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, e' sostituito dal seguente comma: "3.
L'autorizzazione alle fabbricerie a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e' rilasciata dal prefetto, entro novanta giorni dalla domanda".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.