DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 283/1994 - Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Numero 283 Anno 1994 GU 11.05.1994 Codice 094G0259

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito della disciplina

Comma 2

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica - di seguito denominato "Ministero" - e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Funzioni del Ministero

Comma 2

Spettano al Ministero le funzioni relative alla politica economica, finanziaria, di bilancio e degli investimenti pubblici, al coordinamento dei programmi economici di settore e alle politiche di coesione.


Art. 3

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Comma 1

Ministro e uffici ausiliari

Comma 2

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica - di seguito denominato "Ministro" - e' l'organo di governo del Ministero e ne determina gli indirizzi.


Il Ministro e' coadiuvato dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della Segreteria particolare e dal capo dell'Ufficio stampa.
(Il comma 3 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
4. La responsabilita' dell'Ufficio legislativo e' affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il capo di Gabinetto.
5. Con l'Ufficio legislativo collaborano anche gli altri uffici di livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso.
6. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo politicoamministrativo, previste dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro emana le direttive per il coordinamento delle attivita' istituzionali delle strutture di cui agli articoli 4, 10 e 11 e dei programmi di cui all'art. 12 e ne verifica, anche attraverso il capo di Gabinetto, la coerente attuazione.
7. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica.


Art. 5

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Comma 1

Segreteria generale della programmazione economica

Comma 2

La segreteria generale della programmazione economica svolge le funzioni relative alla definizione ed al controllo dell'attuazione della politica economica e di bilancio, avvalendosi anche dell'ISCO e dell'ISPE. Per tali istituti la segreteria sottopone al Ministro le proposte di direttive tecniche da impartire annualmente.


Art. 6

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Comma 1

Servizio per la contrattazione programmata

Comma 2

Il servizio per la contrattazione programmata elabora, stipula e verifica l'esecuzione dei contratti di programma, dei contratti di impresa, degli accordi e delle intese di programma.


Art. 7

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Comma 1

Servizio per le politiche di coesione

Comma 2

Il servizio per le politiche di coesione coordina gli interventi di riequilibrio territoriale, valuta gli effetti degli interventi nelle areee depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale, coordina gli interventi cofinanziati dalla Comunita' economica europea nell'ambito delle politiche di coesione.


Art. 8

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Comma 1

Servizio per gli affari generali e del personale

Comma 2

Il servizio per gli affari generali e del personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; sovrintende alla gestione del personale; provvede inoltre alle seguenti attivita': gestione dei rapporti organizzativi e dei sistemi informatizzati e statistici, gestione degli affari finanziari e contabili, gestione delle attivita' contrattuali, vigilanza sugli enti esterni, controllo sulla gestione interna del Ministero.


Art. 9

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Comma 1

Servizio per l'attuazione della programmazione economica

Comma 2

Il servizio per l'attuazione della programmazione economica assicura l'istruttoria per le decisioni del CIPE, svolge le funzioni di segreteria del Comitato in materia economica, e verifica l'attuazione dei relativi deliberati.


Art. 10

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Comma 1

Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

Comma 2

Il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha compiti di istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende.


Art. 11

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Comma 1

Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici

Comma 2

Il nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici provvede alla verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamenti pubblici e propone le conseguenti iniziative da adottare.


Art. 12

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Comma 1

Consiglieri ministeriali

Comma 2

I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano, in collegamento funzionale con i singoli servizi, la gestione di programmi volti al perseguimento di obiettivi specifici di politica economica e finanziaria.


Art. 13

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Comma 1

Osservatorio delle politiche regionali

Comma 2

L'osservatorio delle politiche regionali, costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, espleta il monitoraggio sugli interventi nelle aree depresse verificandone l'andamento e l'efficacia, e propone le iniziative necessarie per il miglioramento degli interventi stessi.


Art. 14

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Comma 1

Conferenza dei dirigenti generali

Comma 2

La conferenza dei dirigenti preposti ai servizi dirigenziali generali provvede, su richiesta del Ministro, all'esame delle questioni attinenti a piu' servizi e all'armonizzazione delle attivita' attribuite alle diverse strutture.


Alle riunioni, convocate dal Ministro, partecipano i direttori dei nuclei di cui agli articoli 10 e 11, e i consiglieri ministeriali di cui all'art. 12, ove si tratti di argomenti connessi ai programmi loro affidati.


Le riunioni della conferenza sono presiedute dal Ministro o, per sua delega, dal dirigente generale di livello piu' elevato.


Ogni tre anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, cui provvede la conferenza dei dirigenti generali al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Sulla base della verifica, il Ministro adotta gli opportuni provvedimenti.


Art. 15

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Comma 1

(L'art. 15 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).


Art. 16

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Comma 1

Struttura interna dei servizi dirigenziali generali

Comma 2

L'articolazione interna dei servizi e le relative funzioni sono disposte con decreto del Ministro.


Art. 17

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Comma 1

Piante organiche

Art. 18

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Comma 1

(L'art. 18 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).