DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 210/1994 - Regolamento recante i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al rispettivo personale che espleta funzioni di polizia.

Regolamento recante i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al rispettivo personale che espleta funzioni di polizia.

Numero 210 Anno 1994 GU 28.03.1994 Codice 094G0231

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Generalita'

Comma 2

L'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al personale del Corpo che svolge funzioni di polizia e' adeguato e proporzionato alle esigenze dei compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative affidate.


Art. 3

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Comma 1

Armamento individuale - Definizione

Comma 2

L'armamento individuale e' costituito dalle armi assegnate nominativamente in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio agli aventi diritto appartenenti al Corpo forestale dello Stato.


Esso consta di una pistola semiautomatica, corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 9.


Art. 4

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Comma 1

Armamento di reparto - Definizione

Comma 2

Costituiscono armamento di reparto le armi in carico alle scuole, uffici e strutture. Tali armi sono distribuite al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, comandato in operazioni di servizio e, secondo le esigenze, in attivita' addestrative ed esercitazioni.


Art. 5

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Comma 1

Assegnazione e consegna delle armi

Comma 2

Con ordine di servizio il responsabile delle scuola, ufficio o struttura determina l'armamento di reparto che deve essere consegnato al personale comandato in operazioni di servizio oppure in attivita' addestrative ed esercitazioni e provvede per la consegna.


La consegna dell'armamento al personale del Corpo forestale dello Stato diverso da quello indicato nell'art. 3 e nell'art. 8 puo' essere disposta solo per motivi di assoluta necessita', allorche' detto personale e' impiegato in operazioni di polizia o soccorso pubblico, sempreche' venga svolta apposita attivita' addestrativa.


Art. 6

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Comma 1

Doveri dell'assegnatorio

Comma 2

L'armamento individuale deve essere immediatamente versato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonche' in ogni altro caso previsto dall'ordinamento, ovvero quando l'amministrazione lo disponga con proprio provvedimento.


L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze di servizio.


Art. 7

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Comma 1

Gestione e custodia dell'armamento

Comma 2

L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, e' gestito dall'ufficio del consegnatario presso le scuole, uffici e strutture che ne curano la custodia in una o piu' armerie, in relazione alle rispettive esigenze.


Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, con porte e vani luce blindati e/o dotate di inferriate e grate; devono altresi' disporre di idonee serrature e di congegni di allarme.


Presso gli uffici e strutture sprovvisti di armerie il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabile all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e in ambienti adeguati.


Comma 3

Capo II - CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO

Art. 9

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Comma 1

Pistola semiautomatica

Comma 2

La pistola semiautomatica in dotazione individuale, di reparto e da addestramento deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 9 mm;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacita' caricatore: non inferiore a 8 cartucce;
azione: singola ovvero singola e doppia;
sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore;
tacca di mira: fissa;
lunghezza canna: da 95 a 140 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 1400 gr.


Art. 10

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Comma 1

Pistola mitragliatrice

Comma 2

La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 9 mm;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacita': da 10 a 40 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione, ottiche o notturne;
lunghezza canna: da 100 a 250 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.


Art. 11

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Comma 1

Fucile o carabina ad anima rigata

Comma 2

Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 5,56 mm o 7,62 mm;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e/o automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacita': non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: registrabili in direzione ed elevazione, ottiche o notturne; lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;
peso in ordine d'impiego: non superiore a 5 kg, eventuali accessori esclusi.


Art. 12

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Comma 1

A r t i f i c i

Comma 2

Gli artifici in dotazione di reparto sono illuminanti e da segnalazione.


Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati e sono impiegabili con apposito dispositivo di lancio.


Comma 3

Capo III - DOTAZIONI VARIE

Art. 13

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Comma 1

A c c e s s o r i

Comma 2

La pistola mitragliatrice, i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico ed impiegati da personale che abbia conseguito un'attestazione specifica di abilita'.


Art. 14

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Comma 1

Armi bianche

Comma 2

Il Corpo forestale dello Stato puo' dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.


Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con l'uniforme di rappresentanza. La sciabola e' altresi' armamento di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonche' per i reparti di servizio a cavallo.


Il coltello-pugnale e' armamento di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna.


Art. 15

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Comma 1

Armi ad esclusivo uso sportivo

Comma 2

Il Corpo forestale dello Stato puo' dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo, come dotazione di reparto.


Art. 16

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Comma 1

Armi per proiettili narcotizzanti

Comma 2

Il Corpo forestale dello Stato puo' dotarsi di armi per proiettili narcotizzanti, come dotazione di reparto.


Comma 3

Capo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

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Comma 1

Previsione sostituzione pistole cal. 7,65

Comma 2

Le pistole cal. 7,65, attualmente in dotazione, restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi cal. 9 mm, che dovra' avvenire entro il 1998.


Art. 18

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Comma 1

Armi di valore storico e didattico

Comma 2

Le armi di importanza storica appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono custodite presso le scuole.


Art. 19

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Comma 1

Radiazione dal servizio

Comma 2

I materiali di armamento e munizionamento obsoleti o comunque non piu' utilizzabili sono radiati dal servizio con decreto del direttore generale per l'economia montana e per le foreste - capo del Corpo forestale dello Stato.


Il capo del Corpo forestale dello Stato puo' altresi' disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessazione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.