DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 197/1994 - Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Numero 197 Anno 1994 GU 24.03.1994 Codice 094G0224

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito con legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate, fatte salve le competenze degli altri dicasteri nonche' le funzioni da attribuire alle regioni ed alle province autonome e la distribuzione dell'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli articoli 2, comma 9, e 6, comma 1, lettera a), della legge n. 491 del 1993, e' articolato nelle seguenti partizioni primarie, cui sono preposti dirigenti generali:
1) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali;
2) Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali;
3) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche;
4) Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;
5) Direzione generale dei servizi generali e del personale.


I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano o coordinano, anche in collegamento funzionale con le direzioni generali interessate, le attivita' di volta in volta individuate dal Ministro.


Il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi fanno parte del Ministero, con organizzazione ed organici distinti. Fino all'attuazione della riforma legislativa prevista dall'art. 6, comma 6, della legge n. 491 del 1993, continuano ad applicarsi agli stessi e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) le vigenti disposizioni.


Art. 2

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Comma 1

Allo scopo di favorire la reciproca conoscenza dei problemi ed il coordinamento delle relative attivita' il Ministro convoca periodicamente la Conferenza dei dirigenti generali del Ministero.


Per la trattazione integrata di affari d'interesse comune e per agevolare l'interscambio, a livello tecnico, di informazioni e di valutazioni con i comitati di cui all'art. 3, comma 7, il Ministro puo' istituire, con decreto, comitati di gestione, composti da funzionari del Ministero, dell'AIMA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo forestale dello Stato nonche' da rappresentanti degli altri Ministeri interessati e delle regioni e da esperti nominati dal Ministro.


Anche indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i direttori generali sono tenuti a far trattare in modo associato dai propri uffici e da quelli delle altre direzioni generali e dell'AIMA, gli affari di competenza congiunta, assicurando in particolare lo stretto collegamento, fin dal momento iniziale, tra attivita' di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie e internazionali ed attivita' di elaborazione delle politiche nazionali e di applicazione delle une e delle altre.


Art. 3

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Comma 1

Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.


Il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.


Il gabinetto e l'ufficio legislativo collaborano con il Ministro e lo assistono nel coordinamento dell'attivita' amministrativa, interna ed esterna, degli uffici del Ministero, nei rapporti col Parlamento e con gli altri organi costituzionali e nell'elaborazione normativa.


Il gabinetto sovraintende, anche per mezzo di consiglieri ministeriali all'uopo incaricati, in particolare, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, ne verifica la coerente attuazione e riferisce al Ministro per la tempestiva adozione, da parte di questo, degli opportuni indirizzi e interventi correttivi.


Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica.


Alle dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il servizio di controllo previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.


Sono costituite presso il gabinetto le segreterie del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, del Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia, del Comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali e della Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare.


Art. 4

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Comma 1

Le attivita' di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 1 si svolgono d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ferme restando le competenze di coordinamento nelle materie internazionali e comunitarie spettanti al Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.


Art. 6

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Comma 1

La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche esercita le funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, e sovraintende alla gestione dei beni dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali e di quelli di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Le funzioni di cui alle lettere h), m) ed n) del comma 1 sono svolte fatte salve le competenze degli altri dicasteri.


Art. 9

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Comma 1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.