Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito con legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate, fatte salve le competenze degli altri dicasteri nonche' le funzioni da attribuire alle regioni ed alle province autonome e la distribuzione dell'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli articoli 2, comma 9, e 6, comma 1, lettera a), della legge n. 491 del 1993, e' articolato nelle seguenti partizioni primarie, cui sono preposti dirigenti generali:
1) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali;
2) Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali;
3) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche;
4) Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;
5) Direzione generale dei servizi generali e del personale.
I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano o coordinano, anche in collegamento funzionale con le direzioni generali interessate, le attivita' di volta in volta individuate dal Ministro.
Il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi fanno parte del Ministero, con organizzazione ed organici distinti. Fino all'attuazione della riforma legislativa prevista dall'art. 6, comma 6, della legge n. 491 del 1993, continuano ad applicarsi agli stessi e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) le vigenti disposizioni.