Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, di seguito denominato regolamento, e' sostituito dai seguenti:
" 4. Il collegamento di ufficio puo' operarsi quando la lista non sia gia' collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico).
5. In tutti i casi in cui non puo' operarsi il collegamento di ufficio e' vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata.
6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 2 del regolamento e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione.".
Art. 3
#Comma 1
Nell'art. 4 del regolamento e' aggiunto il seguente comma:
" 2. L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, verifica che le liste recanti piu' di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22. Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata gia'' eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico).".
Art. 4
#Comma 1
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.