In esito al referendum di cui in premessa, nella legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica", e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le seguenti disposizioni:
Articolo 17,
secondo comma, limitatamente alle parole: "comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale";
Articolo 18,
primo comma, limitatamente alle parole: "alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,";
Articolo 19,
primo comma, limitatamente alle parole: "o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione";
secondo comma, limitatamente alle parole: "presentatisi nei collegi";
terzo comma, limitatamente alla parola: "suddetti";
ottavo comma, limitatamente alla parola: "soltanto" e limitatamente alle parole: "il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e".
L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.