DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Pr

Numero 171 Anno 1993 GU 05.06.1993 Codice 093G0238

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-06-05;171

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:49:33

Art. 1

#

Comma 1

In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati: l'art. 2, comma 1, lettera e), punto 4; l'art. 72, comma 1; l'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: "di cui al comma 1"; l'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: "e 76"; l'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78"; l'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: "rendendolo edotto delle conseguenze cui puo' andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo."; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: "e nell'art. 76";
l'art. 76; l'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) e c);
l'art. 80, comma 5; l'art. 120, comma 5; l'art. 121, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.