DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 132/1993 - Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

Numero 132 Anno 1993 GU 06.05.1993 Codice 093G0196

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;132

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonche', rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge.


Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.


L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 6 dell'art. 34 della legge n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) prevede che: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 2

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Comma 1

Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.


Art. 3

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Comma 1

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.


Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unita' superiore, previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.


Art. 4

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Comma 1

Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.


Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.


Art. 5

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Comma 1

Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facolta' di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.


La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale.


Art. 6

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Comma 1

Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.


Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge, anche come voto alla lista collegata.


Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.


Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore puo' esprimere il proprio voto unicamente sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia.


Art. 7

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Comma 1

Nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 6 e del comma 8 dell'art. 8 della legge, il prefetto, con proprio decreto, sospende il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.


Il decreto di cui al comma 1 e' notificato al sindaco, il quale ne da' immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.


Art. 8

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Comma 1

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.


Art. 9

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Comma 1

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia gia' superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.


I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonche' tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.


La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale.


Art. 10

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Comma 1

All'art. 9, comma 3, della legge, ogni riferimento a gruppo di candidati e' esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati.


Art. 11

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Comma 1

Nel caso di parita' di cifre individuali, di cui all'art. 9, comma 8, della legge, e' preferito il piu' anziano di eta'.


Art. 12

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Comma 1

La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto, a norma dell'art. 13, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.


Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le elezioni dei consigli circoscrizionali sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge.


Art. 13

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Comma 1

Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.


Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.


Art. 14

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Comma 1

Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candidato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.


Art. 15

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Comma 1

Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento.


La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge.