Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; agli interventi disposti da ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; nonche' agli interventi diretti al superamento dell'emergenza comunque effettuati con oneri a carico dello Stato.
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' altresi' disporre ispezioni in applicazione del presente regolamento su ogni intervento attuato da pubbliche autorita' in occasione di emergenze.