Il Consiglio nazionale della protezione civile e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da un Ministro facente parte del Comitato a cio' delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
#Comma 1
Svolge le funzioni di segretario del Consiglio il capo del Dipartimento della protezione civile, il quale, per lo svolgimento delle attivita' di supporto e documentali, si avvale di una segreteria all'uopo costituita presso il Dipartimento della protezione civile.
In caso di assenza o impedimento il capo del Dipartimento della protezione civile e' sostituito, nelle funzioni di cui al comma 2, dal coordinatore dell'ufficio emergenze del Dipartimento stesso.
Art. 4
#Comma 1
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, nonche' tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo.
Il Consiglio e' validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
Le delibere sono verbalizzate a cura del segretario.