DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modificazioni alle modalita' di espletamento del servizio dei vaglia postali interni.

Numero 521 Anno 1992 GU 04.01.1993 Codice 092G0553

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-10-27;521

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il testo dell'art. 32 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Girate sui vaglia ordinari e telegrafici). - 1. E' consentita la cessione a terzi dei vaglia ordinari e telegrafici per mezzo di girate. Non sono consentite girate sui vaglia tratti a favore dei militari presenti al corpo che si avvalgono per la riscossione della modalita' prevista dal comma 1 dell'art. 9; parimenti non sono ammesse girate sui vaglia interni, ordinari e telegrafici, recanti la clausola
'non trasferibile' di cui all'art. 33, nonche' sui vaglia internazionali recanti la clausola 'ne payer qu'en main propre'.
2. Le girate sono apposte nello spazio all'uopo riservato a tergo dei titoli.
3. L'indicazione del giratario e la data, ove apposte, possono essere stilate a penna, a macchina o con l'uso di altri mezzi meccanici. La firma del girante deve essere apposta a penna, per esteso, e deve apparire leggibile. Se stilata in forma abbreviata o comunque non chiara, deve essere fatta seguire dall'indicazione, tra parentesi, del nome e del cognome scritti in modo leggibile.
4. Non sono ammesse girate fatte col segno di croce.".


Art. 2

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Comma 1

Il testo del comma 2 dell'art. 33 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente:
" 2. I vaglia ordinari non trasferibili sono consegnati al mittente - o alla persona da questo incaricata - che abbia richiesto di voler provvedere direttamente alla spedizione del titolo al beneficiario.".


Art. 3

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Comma 1

Il testo del comma 2 dell'art. 34 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente:
" 2. Su richiesta del destinatario o del giratario di un vaglia ordinario o telegrafico, nonche' dei loro aventi causa, il pagamento presso un ufficio diverso da quello indicato dal mittente, ove l'importo superi il limite di cui all'art. 44, deve essere effettuato previa conferma dell'ufficio di prima destinazione oppure degli speciali uffici di controllo di cui all'art. 42. In tal caso deve essere corrisposto il prescritto diritto fisso.".


Art. 4

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Comma 1

Il testo del comma 2 dell'art. 36 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente:
" 2. Per i vaglia di importo superiore al limite fissato dall'art. 44, presentati presso un ufficio diverso da quello di localizzazione, devono essere richieste le conferme e, soltanto dopo averle ricevute, l'ufficio provvede alle operazioni di versamento in conto corrente detraendo dall'importo il diritto fisso di cui all'art. 34. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata alla parte interessata, ritirando quella provvisoria.".


Art. 5

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Comma 1

Il testo dell'art. 41 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente:
"Art. 41 (Limite di valore). - 1. I vaglia ordinari sono moduli soggetti a controllo.
2. I limiti minimi e massimi di importo per ogni vaglia sono fissati con il provvedimento previsto dall'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni.".


Art. 6

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Comma 1

Il testo dell'art. 42 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Spedizione). - 1. I vaglia accettati e i relativi documenti di conferma dell'emissione, ove previsti, sono invitati alle prestabilite destinazioni.".


Art. 7

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Comma 1

Il testo dell'art. 44 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Condizione di esigibilita'). - 1. Il vaglia non puo' essere ammesso al pagamento se l'ufficio cui e' presentato non abbia ricevuto, ove l'importo sia superiore al limite stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, conferma della sua regolare emissione da parte dell'ufficio accettante o dallo speciale ufficio di controllo o dall'ufficio di prima localizzazione del titolo.".