DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 474/1992 - Regolamento recante disciplina delle modalita' di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Regolamento recante disciplina delle modalita' di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Numero 474 Anno 1992 GU 09.12.1992 Codice 092G0514

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Art. 2

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Comma 1

Domanda presentata da persona fisica

Comma 2

La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.


Art. 3

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Comma 1

Documenti da allegare alla domanda e ulteriori dichiarazioni

Comma 2

Coloro che, non essendo iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della societa' o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517. Coloro che hanno gia' presentato domanda per la nomina a revisore ufficiale dei conti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e non sono ancora stati nominati possono far riferimento alla documentazione prodotta. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici le funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, possono essere certificate dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza.


Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo devono dichiarare nella domanda di essere iscritti, sin dal 29 febbraio 1992, nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, precisando l'ordine o il collegio di appartenenza. Se tale iscrizione manca devono allegare alla domanda un certificato che attesti il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione alla data del 29 febbraio 1992 o successivamente in seguito ad una sessione di esame in corso a tale data.


Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo devono allegare alla domanda copia autenticata del diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato sostitutivo.


Le persone indicate dai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della societa' o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti la nomina a sindaco effettivo e la durata della carica, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante della societa' di revisione che attesti lo svolgimento dell'attivita' di controllo legale dei conti e la durata della stessa.


Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d), del decreto legislativo devono dimostrare di avere superato, alla data del 29 febbraio 1992, l'esame gia' previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando copia della deliberazione, ovvero un certificato della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.


Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo devono dimostrare di avere conseguito, alla data del 29 febbraio 1992, il giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando alla domanda copia autentica della deliberazione, ovvero certificato della Commissione per le societa' e la borsa.


La sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla dichiarazione prevista dai commi 1 e 4 deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i rappresentanti legali degli enti pubblici.


Art. 4

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Comma 1

Domanda di iscrizione nell'elenco allegato

Comma 2

Coloro che sono iscritti nell'elenco allegato, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, devono allegare alla successiva domanda di iscrizione nel registro i documenti previsti dall'art. 3, commi 1 e 4, dai quali risulti che, per effetto della permanenza nella carica di sindaco ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo, hanno svolto tali funzioni per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, o dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Domanda presentata da societa' di revisione

Comma 2

Alla domanda e' allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.


La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.


Art. 6

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Comma 1

Presentazione della domanda

Comma 2

La domanda di iscrizione nel registro o nell'elenco allegato e' presentata con i documenti allegati, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui l'interessato ha il domicilio o la sede. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di spedizione.


Le societa' di revisione indicate nell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo devono inoltre presentare copia della domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Questo trasmette al Ministero di grazia e giustizia l'istanza di autorizzazione e gli atti ad essa allegati, attestando la data di presentazione della stessa, ed esprime parere sulla sussistenza, alla data del 29 febbraio 1992, delle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.


Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.


Art. 7

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Comma 1

Accertamento dei titoli e iscrizione nel registro

Comma 2

All'accertamento dei titoli per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e nell'elenco allegato provvede la commissione indicata nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.


Ultimato l'esame di tutte le domande, la commissione comunica al Ministro di grazia e giustizia i nominativi degli interessati riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti.


Il Ministro forma con decreto il registro e l'elenco allegato e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'elenco puo' essere formato e pubblicato separatamente.


Art. 8

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Comma 1

Bollo e tassa

Comma 2

La domanda d'iscrizione nel registro o nell'elenco sono redatte in bollo; ad essa e' allegata ricevuta del pagamento della tassa di lire quarantamila prevista dall'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.