DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (10G0071)

Numero 49 Anno 2010 GU 02.04.2010 Codice 010G0071

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e finalita'

Comma 2

Il presente decreto disciplina le attivita' di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attivita' economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.


Restano ferme le disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nonche' la pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla materia del sistema di' allertamento nazionale.


Art. 3

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Comma 1

Competenze amministrative

Comma 2

Ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 3, lettera a), provvedono, secondo quanto stabilito agli stessi articoli, le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle quali, ai sensi dell'articolo 67 dello stesso decreto, compete l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico.


Le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3, lettera b).


Art. 4

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Comma 1

Valutazione preliminare del rischio di alluvioni

Comma 2

Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonche' delle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.


Nel caso dei distretti idrografici internazionali condivisi con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le autorita' di bacino distrettuali interessate garantiscono lo scambio delle pertinenti informazioni.


La valutazione preliminare del rischio di alluvioni non e' effettuata, qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 1.


Art. 5

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Comma 1

Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni

Comma 2

In base alla valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4, fatti salvi gli strumenti gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonche' del decreto legislativo n. 152 del 2006, le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 individuano, per il distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situati nel loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro.


Nel caso di distretto idrografico internazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le autorita' di bacino interessate, si coordina con gli altri Stati membri, al fine di individuare le zone condivise a rischio potenziale di alluvione.


Art. 6

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Comma 1

Mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni

Comma 2

Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosita' da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonche' del decreto legislativo n. 152 del 2006.


((Le mappe della pericolosita' da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:))
((a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi estremi));
b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilita');
c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilita').


Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi:
((a) estensione dell'inondazione e portata della piena));
((b) altezza e quota idrica));
c) caratteristiche del deflusso (velocita' e portata).


Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera a).


L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, condivise con altri Stati membri della Comunita' europea e' effettuata previo scambio preliminare di informazioni tra le autorita' competenti interessate.


Le mappe della pericolosita' da alluvione, e le mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 2.


Art. 7

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Comma 1

Piani di gestione del rischio di alluvioni

Comma 2

I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di' alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonche' l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.


Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per 1e zone di cui all'articolo 5, comma 1, e per quelle di cui all'articolo 11, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosita'.


I piani di gestione di cui al presente articolo non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell'articolo


8. I piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e pubblicati ((entro il 22 dicembre 2015)).


I piani di gestione di cui al presente articolo non sono predisposti qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 3.


Art. 8

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Comma 1

Coordinamento territoriale dei piani di gestione del rischio di alluvioni

Comma 2

Per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricadono interamente nel territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico.


Per distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ricadenti interamente nel territorio comunitario le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale, anche avvalendosi di accordi internazionali esistenti, fatte salve le prescrizioni del presente decreto. In mancanza dei predetti piani, sono predisposti piani di gestione comprendenti almeno le parti del distretto idrografico internazionale ricadenti all'interno del territorio nazionale, per quanto possibile, coordinati a livello di distretto idrografico internazionale con gli altri Stati membri interessati.


Per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che si estendono oltre i confini comunitari le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di' propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza dei predetti piani, per le parti del distretto idrografico internazionale, che ricadono nel territorio nazionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.


I piani di gestione di cui ai commi 2 e 3 possono essere integrati da piani di gestione piu' dettagliati a livello di sottobacino, coordinati a livello di sottobacino internazionale.


Nel caso in cui le amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 individuano, nell'ambito del proprio distretto, un problema nella gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque che non riescono a risolvere autonomamente, ne informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno per gli aspetti di propria competenza che provvedono a sottoporre la questione alla Commissione europea o ad ogni altro Stato membro interessato, avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.


Art. 9

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Comma 1

Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

Comma 2

Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.


I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 ((comma 3, lettera a))) del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.


Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni estreme si intendono le alluvioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nonche' le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti.


Art. 10

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Comma 1

Informazione e consultazione del pubblico

Comma 2

Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.


Le stesse autorita' di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8.


Art. 11

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Comma 1

Misure transitorie

Comma 2

Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non svolgono la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, se hanno stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosita' e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.


Le autorita' di cui al comma 1 si avvalgono di mappe della pericolosita' e di mappe del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all'articolo 6.


Le autorita' di cui al comma 1 si avvalgono di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, a condizione che il contenuto di tali piani sia adeguato ai requisiti di cui all'articolo 7.


Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fatti salvi i riesami di cui all'articolo 12. In ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano alle scadenze indicate rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12.


Art. 12

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Comma 1

R i e s a m i

Comma 2

La valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4 e la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni.


Le mappe della pericolosita' da alluvione e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 sono riesaminate e, se del caso, aggiornate, entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei anni.


I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 sono riesaminati e, se del caso, aggiornati compresi gli elementi di cui alla parte B dell'allegato I, entro il 22 settembre 2021 e, successivamente, ogni sei anni.


I riesami di cui ai commi 1 e 3 tengono conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.


Art. 13

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Comma 1

Relazioni ed informazioni alla Commissione europea

Comma 2

Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 mettono a disposizione sul Portale cartografico nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, comma 3, lettera a), nonche' i loro riesami ed eventualmente gli aggiornamenti, entro tre mesi dalle date indicate rispettivamente all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 8, e all'articolo 12.


Le regioni mettono a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004.


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni, rispettivamente entro il 22 dicembre 2011, il 22 dicembre 2013 e il 22 dicembre 2015.


Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono le informazioni di cui allo stesso comma 1 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro le scadenze indicate ai commi 1 e 3 per ciascun insieme di informazioni, e secondo modalita' e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilita' con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario.


Art. 14

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Comma 1

Modifiche dell'allegato 1

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile per gli aspetti competenza, si provvede alla modifica delle parti A e B dell'allegato 1 al fine di recepire modifiche di ordine tecnico introdotte da direttive emanate dall'Unione europea.


Art. 15

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Comma 1

Norme tecniche

Comma 2

Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla eventuale integrazione, relativamente agli aspetti individuati alla parte C dell'allegato 1, degli indirizzi, dei criteri e dei metodi per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).


Art. 16

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tale fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


All'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono ai sensi degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legistativo 3 aprile 2006, n. 152; all'attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attivita' di soccorso tecnico urgente, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, nonche' con le risorse regionali all'uopo stanziate, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 17

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Comma 1

Norma di salvaguardia

Comma 2

Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalita' di cui al presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.