((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 APRILE 2006, N. 184))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
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Art. 3
#Comma 1
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Art. 4
#Comma 1
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Art. 5
#Comma 1
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Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 APRILE 2006, N. 184))
Art. 7
#Comma 1
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Art. 8
#Comma 1
Disciplina dei casi di esclusione
Comma 2
Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.
I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica.
Art. 9
#Comma 1
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Art. 10
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Art. 11
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Art. 12
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Art. 13
#Comma 1
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