DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 318/1992 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n

Numero 318 Anno 1992 GU 26.06.1992 Codice 092G0360

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;318

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

All'art. 3 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1970, n. 1496, e successive modificazioni, il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono posti in commercio all'atto in cui vengono impressi il titolo e il marchio di identificazione e comunque quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnate all'acquirente".


Art. 2

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Comma 1

All'art. 17 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il marchio di identificazione di cui all'art. 7 della legge e' costituito:
a) per le aziende che esercitano una o piu' delle attivita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18, da una impronta poligonale, identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale;
b) per le aziende che esercitano l'attivita' di cui alla lettera c) dell'art. 18, dall'impronta poligonale identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno l'abbreviazione 'IMP.', il numero caratteristico attribuito all'azienda importatrice assegnataria e, separata da un trattino, la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale.".


Nella tabella delle impronte dei punzoni per il marchio dei metalli preziosi allegata al regolamento di cui al comma 1, il disegno relativo al marchio di identificazione e' sostituito dai due disegni di cui all'allegato al presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Le aziende importatrici di cui all'art. 18, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, gia' assegnatarie di marchio di identificazione, devono chiedere la sostituzione del marchio in loro possesso all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.


Per la sostituzione dei punzoni dei marchi di identificazione e per la consegna di quelli recanti le nuove impronte si osservano, in quanto applicabili, i criteri e le modalita' stabiliti dall'art. 73, commi dal terzo al settimo, e dall'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970.


L'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi assegna alle aziende richiedenti, secondo i criteri e le modalita' fissati dall'art. 25 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970, il numero caratteristico di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 17, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, iniziando la serie dal numero 1.


Art. 4

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Comma 1

L'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e' sostituito dal seguente:
" 1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro e' consentita l'iscrizione del termine 'dorato' od anche dei termini 'placcato' e 'laminato', seguito dal simbolo Au; tali termini, seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, possono essere usati anche per gli oggetti rivestiti di platino, palladio ed argento.
2. Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche - senza pregiudizio di limite di peso specifico - recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrogalvanica e' consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica composto di una impronta racchiusa in un ottagono, secondo un modello unificato approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante all'interno la sigla del produttore, l'indicazione 'DG', il simbolo del metallo prezioso come indicato al comma 1, l'indicazione in cifre del peso del metallo fino espresso in grammi seguita dal simbolo 'g' e la sigla della provincia dove il produttore ha la propria sede legale, a condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti prescrizioni:
a) il materiale ricoperto deve essere non alterabile, ne' degradabile;
b) il rivestimento deve avere uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di cui al presente comma.
3. Il marchio particolare di fabbrica, privo dell'indicazione relativa al peso, deve essere depositato dagli interessati presso l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio, che stabilisce se lo stesso e' conforme alle prescrizioni del modello unificato di cui al comma 2 ed ha la facolta' di vietare, in caso di difformita', l'uso del marchio stesso. Contro il provvedimento adottato dall'ufficio metrico e' ammesso il ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Le denominazioni 'oreficeria' e 'argenteria' non sono applicabili agli oggetti di cui ai precedenti commi. Su tali oggetti e' vietata qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati, a norma dell'art. 17 della legge e, salvo quanto previsto al comma 2, qualsiasi indicazione concernente la quantita' del metallo prezioso del rivestimento".